Reddito di Cittadinanza Pensione di Cittadinanza Caf Savona

Reddito di Cittadinanza Pensione di Cittadinanza Caf Savona

Il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC).

Il Reddito di Cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.

Il beneficio viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la Carta Reddito di Cittadinanza ed è condizionato all’adesione a un percorso di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale che, in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario, prevede la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego, ovvero del Patto per l’inclusione sociale presso i servizi sociali dei comuni.

I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.

Sono esclusi da questi obblighi:

  • minorenni;
  • beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
  • beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
  • soggetti di oltre 65 anni di età;
  • soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
  • soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.

Possono, inoltre, essere esonerati i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), persone in particolari condizioni di salute, coloro che frequentano corsi di formazione o tirocini e i lavoratori in stato di disoccupazione.

Tutte le informazioni e le comunicazioni relative alla presa in carico del percorso di accompagnamento (convocazioni e sottoscrizioni della DID, Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale) sono di competenza dei Centri per l’impiego e dei Comuni, e non sono nella disponibilità dell’Istituto.

DECORRENZA E DURATA

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

QUANTO SPETTA

Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla somma di:

una componente a integrazione del reddito familiare (quota A);

un contributo (eventuale) per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ ISEE e dal modello di domanda.

Quota A (importo annuo)

Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:

6.000 euro, in caso di Reddito di Cittadinanza;

7.560 euro, in caso di Pensione di Cittadinanza.

Quota B (importo annuo)

In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di Reddito di Cittadinanza;

1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di Pensione di Cittadinanza.

Le informazioni relative al canone di locazione – e ogni eventuale variazione – devono essere dichiarate esclusivamente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e, in caso di accoglimento, sono verificate a ogni rinnovo mensile.

In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.

Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

L’informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RdC/PdC Esteso.

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;

0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1 (2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ISEE).

La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che:

si trovano in stato detentivo;

sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra PA;

sono disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa);

sono sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna in via definitiva per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del Codice penale.

Il beneficio economico deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva.

DECADENZA

La decadenza del godimento della misura è prevista, oltre al termine dell’intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e in ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione in carico al richiedente. In caso di sanzioni per violazione degli obblighi legati alla sottoscrizione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale o presentazione di DSU non veritiere, sono previste specifiche ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda. Sono previste ipotesi di revoca e decadenza anche a seguito di specifica comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria.

REQUISITI

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio bisogna essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.

Requisiti di cittadinanza e residenza

I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o di un paese dell’Unione europea;
  • familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
  • titolare di protezione internazionale.

È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del Codice penale.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

  • ISEE ordinario o minorenni in corso di validità inferiore a 9.360 euro. Nel caso di attestazione ISEE con omissioni e/o difformità rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), il richiedente, entro 60 giorni, potrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
  • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.
  • Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell’ISEE e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).

Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;

navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Per verificare se il proprio ISEE in corso di validità dà diritto a richiedere il Reddito o la Pensione di cittadinanza è possibile utilizzare il Simulatore presente nella pagina del calcolo dell’ISEE. Se si è già presentata una nuova DSU, accedendo al portale Inps attraverso il servizio dedicato e poi al servizio ISEE post-riforma 2015 da questa pagina, è possibile effettuare la simulazione trovando già precompilati i campi del simulatore con i dati della DSU inoltrata all’NPS. Tuttavia, la simulazione non tiene conto di eventuali trattamenti correnti che potrebbero aumentare il reddito familiare e inficiare il diritto alla prestazione.

Compatibilità

Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE (articolo 2, comma 8, decreto-legge 4/2019).

È compatibile anche con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda, svolgano attività lavorativa autonoma, d’impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l’intera annualità in ISEE, è necessario barrare l’apposito riquadro in domanda (Quadro E) e comunicare il reddito attraverso l’apposito modello RdC/PdC Ridotto (modello SR182).

Se l’attività lavorativa autonoma, d’impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del beneficio, la comunicazione dell’avvio di tale attività deve avvenire attraverso la presentazione all’INPS del modello RdC/PdC Esteso (modello SR181), entro 30 giorni dall’inizio di tale attività, pena la decadenza. Nei casi di attività autonoma o d’impresa, la compilazione del modello dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare dell’anno (ad esempio, entro il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo, entro il 15 luglio per il trimestre aprile-giugno, e così via).

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